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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LE PMI

COS’È : L’Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal DPR 13 marzo 2013, n. 59 e rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il Dlgs 152/2006). Il DPR individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall’AUA, alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome.

 

FINALITA’ E CARATTERISTICHE
E’ introdotta l’Autorizzazione unica ambientale tra gli strumenti di semplificazione per le piccole e medie imprese. Gli elementi essenziali dell’autorizzazione sono due:

– è rilasciata da un unico ente e sostituisce una serie di atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale;

– il procedimento di rilascio dell’autorizzazione è disciplinato in maniera da attuare il principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, in relazione alla dimensione dell’impresa ed al settore di attività e senza che ci sia un aggravio di costi a carico delle imprese.

 

SETTORI E SOGGETTI INTERESSATI

Possono richiedere l’AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione integrata ambientale).

L’autorizzazione unica ambientale va a sostituire un insieme di titoli abilitativi molto rilevanti per le attività delle imprese, tra i quali:

  1. autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  2. comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  4. autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico);
  5. comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (impatto acustico);
  6. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (autosmaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi).

 

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) che la inoltra per via telematica all’Autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata. Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), il quale fa da tramite e referente unico con le singole autorità competenti per il rilascio.

La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell’articolo 3 del regolamento. In caso di rilascio, rinnovo o aggiornamento di uno solo dei titoli abilitativi previsti dal regolamento, i gestori degli impianti hanno facoltà di chiedere o non chiedere l’AUA, così come nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ferma restando la presentazione della comunicazione al Suap.

CHI NON LA DEVE RICHIEDERE

Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l’AUA non può essere richiesta. In caso di sottoposizione del progetto a “verifica di assoggettabilità” a VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l’AUA.

TEMPI E COSTI

Se l’AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l’Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi o l’obbligo se previsto dalla legge.

Se l’AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il Suap indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi. L’Autorità competente adotta l’AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni.

Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria. La somma totale dei costi istruttori però non può superare la somma totale di quello il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto dell’AUA prima dell’entrata in vigore della disciplina.

DURATA E RINNOVO

L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all’Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell’AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

 

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