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Il caso dei CONDOMINI MINIMI

  • Sono i condomini composti da due soli proprietari; il concetto viene ormai applicato tuttavia anche agli immobili con un numero di proprietari inferiore a cinque. Il codice civile non prevede l’obbligo della nomina di un amministratore per questi casi, ma solo la facoltà.

Per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di condomìni in genere, la fruizione della detrazione è subordinata, alla richieste del codice fiscale del condominio.

COME FARE?

Nel caso di condomini minimi senza codice fiscale i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.

Il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio, e, se si avvale dell’assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

 

Nel caso siate residenti in condominio minimo, potete quindi progettare con il nostro aiuto interventi di recupero e riqualificazione energetica sia per la singola abitazione sia per le parti comuni, potendo beneficiare delle detrazioni fiscali.

Non esitate a contattarci!

 

Qui di seguito ecco la circolare dell’Agenzia delle Entrate Circolare+CAF+2015+-26+febbraio+2016

 

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