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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, hanno presentato in questi giorni i contenuti del decreto ministeriale sulla classificazione del rischio sismico delle costruzioni e delle allegate linee guida che permetteranno di attivare il cosiddetto “Sismabonus” cioè gli incentivi fiscali, previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge di Bilancio 2017 e indicano le modalità per l’attestazione dell’efficacia degli interventi da parte di professionisti abilitati.

Le Linee Guida affrontano, con un nuovo approccio, il tema della classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni esistenti coniugando il rispetto del valore della salvaguardia della vita umana (mediante i livelli di sicurezza previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni) e la considerazione delle possibili perdite economiche e delle perdite sociali; tale approccio è stato basato anche sui dati della Ricostruzione post Sisma Abruzzo 2009.

Nel dettaglio, il Rischio Sismico è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno (perdita) atteso a seguito di un possibile evento sismico. Le linee guida permettono di attribuire ad ogni immobile ed edificio una delle 8 Classi di Rischio sismico, da A+ (meno rischio) a G (più rischio), mediante un unico parametro.

 

Come funziona il Sismabonus:

  • E’ valido per gli immobili ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, quindi in buona parte del territorio nazionale a rischio. Per sapere in quale zona ricade il nostro immobile è possibile scaricare il foglio di calcolo messo a disposizione dalla Protezione Civile questo foglio di calcolo ecxel;
  • Sarà valido per 5 anni, tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021;
  • Riguarda gli immobili adibiti a abitazioni, seconde case e ad attività produttive;
  • Le Detrazioni avverranno in 5 anni, anziché i 10 previsti per le ristrutturazioni;
  • Nei condomini, sarà possibile effettuare la cessione del credito ai fornitori per chi non può sostenere la spesa (con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).
  • L’ammontare delle spese detraibili non può essere superiore a euro 96.000 per ciascuna delle unità immobiliari facente parti dell’immobile.

E’ previsto un iter preferenziale per i capannoni e le strutture industriali per i quali sarà consentito di accedere allo sgravio del 70% solo intervenendo su alcuni punti “critici”: struttura, elementi prefabbricati, impianti e macchinari, limitando di fatto la diagnosi sismica. L’obiettivo del legislatore è quello di consentire alle imprese, per le loro strutture produttive, di risparmiare soldi e tempo.

Una attenzione particolare dovrà essere rivolta alla sezione dedicata ai condomini: a differenza degli altri interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica, dove tecnicamente è possibile operare su singole unità immobiliari anche in un contesto “condominiale”, l’intervento di messa in sicurezza antisismica risultata essere difficilmente praticabile in una analoga condizione immobiliare. Sembra infatti complicato immaginare un intervento che migliori la classe sismica di un immobile, che per sua natura è collegato strutturalmente ad un altro, senza coinvolgere quest’ultimo.

Qui allegati trovate il testo integrale del decreto e gli allegati, ovvero le linee guida per la classificazione del Rischio Sismico ed il modulo di asseverazione

 

Tornate a trovarci domani per i dettagli su quanto è possibile detrarre e come accedere materialmente ai benefici fiscali!

 

 

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