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La legge di Bilancio 2020 ha introdotto una serie di novità, tra cui il “Bonus facciate“ che consiste in una detrazione fiscale (IRPEF), da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (rifacimento o sistemazione della facciata, balconi, parapetti, grondaie, pluviali) ubicati in determinate zone.

 

      CHI

I beneficiari del bonus facciate sono i contribuenti che sostengono le spese degli interventi edilizi e possono essere non soltanto i proprietari o titolari dei diritti reali sull’immobile, ma anche l’inquilino o il comodatario: i beneficiari quindi devono possedere o detenere l’immobile oggetto di intervento.

Possono usufruire del bonus facciate:

  • le persone fisiche,
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
  • le società semplici,
  • le associazioni tra professionisti,
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa.

I contribuenti devono ricadere in una delle seguenti categorie:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (ad esempio l’usufruttario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione),
  • detenere l’immobile in base a un contratto di locazione o di comodato, regolarmente registrato ed essere in possesso del consenso, da parte del proprietario, dell’esecuzione dei lavori.

Chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione, non può usufruire della detrazione fiscale.

La detrazione può essere estesa ad altri richiedenti purché si dimostri che gli stessi sostengano le spese per la realizzazione degli interventi:

  • familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado),
  • conviventi di fatto (more uxorio) a condizione che:
    • la convivenza sussista alla data di inizio lavori o al momento del sostenimento delle spese,
    • le spese riguardino interventi su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

Le spese detraibili sono esclusivamente quelle sostenute nell’anno 2020, anche se i lavori sono iniziati nell’anno 2019 con pagamenti già effettuati.

Chi esegue lavori in proprio può richiedere la detrazione solamente per le spese dei materiali utilizzati.

 

      COME

La detrazione è pari al 90% per le spese effettuate nell’anno 2020.

Essa è ripartita in 10 anni, con quote di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 Dicembre 2020 e nei 9 periodi d’imposta successivi.

I pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale specifico per le detrazioni.

L’articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge 488/1999 ha previsto l’aliquota IVA ridotta al 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione d’uso residenziale.

Per i lavori di restauro e ristrutturazione è sempre previsto il regime agevolato IVA al 10% ai sensi del DPR 633/72.

 

      DOVE

Gli interventi agevolati sono quelli eseguiti su immobili che si trovano nelle zone A e B definite dal DM 1444/1968:

  • zona A: parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • zona B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1.5 mc/mq.

 

      COSA

In generale la Legge Bilancio ammette gli interventi finalizzati al recupero/rifacimento delle facciate degli edifici, compresi i lavori di pulitura e/o tinteggiatura.

In particolare le spese ammesse al bonus riguardano:

  • intonacatura,
  • verniciatura,
  • pulitura,
  • tinteggiatura esterna,
  • rifacimento di ringhiere,
  • decorazioni,
  • marmi di facciata,
  • balconi,
  • impianti pluviali (grondaie),
  • interventi sulle strutture opache della facciata.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Sono però escluse le spese per interventi su superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Per quanto riguarda interventi di efficienza energetica, si può accedere al bonus facciate se i lavori influenzano l’edificio dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e devono soddisfare:

  • i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 Giugno 2015,
  • i valori minimi di trasmittanza termica stabiliti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 Marzo 2008, aggiornato dal DM del 26 Gennaio 2010.

I contribuenti devono essere in possesso di:

  • asseverazione con la quale il tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi,
  • APE (Attestato di Prestazione Energetica) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

Per quanto riguarda gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, la domanda può essere fatta da uno dei condòmini (delegato) o dall’amministratore di condominio, che devono fornire i dati del fabbricato e tutti gli altri adempimenti.

 

Per ulteriori informazioni contattateci via mail: ingegneria@periziasrl.it

 

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