Categories:

In accordo al Reg. 1169 del 2011, dal 13.12.2016 è scattato, l’obbligo di introduzione di una dichiarazione nutrizionale sulla confezione o nell’etichetta dei prodotti alimentari preimballati.

Tale Regolamento definisce come alimento preimballato l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; non sono quindi compresi gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

Sono interessati dalla normativa in esame tutti gli operatori con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato un prodotto alimentare.

Sono invece esentati dall’obbligo dell’indicazione di tabella nutrizionale i prodotti venduti sfusi e gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preincartati per la vendita diretta.

In accordo all’art. 16 comma 4 del Reg. 1169/2011, la dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume.

L’allegato V del Regolamento 1169 stabilisce quali sono le eccezioni, cioè i casi in cui la dichiarazione nutrizionale è facoltativa:

1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;

4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;

5. il sale e i succedanei del sale;

6. gli edulcoranti da tavola;

7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;

8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;

9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;

10. gli aromi;

11. gli additivi alimentari;

12. i coadiuvanti tecnologici;

13. gli enzimi alimentari;

14. la gelatina;

15. i composti di gelificazione per marmellate;

16. i lieviti;

17. le gomme da masticare;

18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 ;

19.gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore.

 

Lo staff di Perizia srl fornisce consulenza in materia di alimenti e sicurezza alimentare, compreso tutto ciò che riguarda la corretta etichettatura degli alimenti e  le indicazioni nutrizionali, non esitate a contattarci!

 

 

Comments are closed